13 Gennaio 2023

Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi

Dal 1 gennaio 2023 le imprese dovranno possedere l’attestato SOA ai fini delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi per lavori di importo > 516’000 mila euro

 

Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’attestazione SOA ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.

Ricordiamo che la novità  è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l’art 10 bis la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.

Attestazione SOA: che cos’è

L’Attestazione SOA è:

  • la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori,
  • ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023

L’articolo 10-bis prevede che:

  • nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro
  • e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020,
  • le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni. 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:

  • ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, 
  • l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata: 
    1. a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    2. b) ad imprese cheal momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

Superbonus: attestazione SOA quando non si applica

L’attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:

  • ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
  • ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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